ART. 7

Consiglio

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’associazione, ed è formato da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici) membri scelti tra i soci; i candidati non devono

trovarsi in nessuna condizione di ineleggibilità e decadenza previste dall’art 2382 C.C. cioè non possono essere interdetti, inabilitati, falliti o condannati a pena.

I Consiglieri restano in carica per un periodo stabilito dall’assemblea dei soci che li elegge ma non superiore a tre anni; essi sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

In caso di dimissioni o esclusione di consiglieri, il Consiglio Direttivo può rimanere in carica, ma nel caso decadano oltre la metà dei Consiglieri, l’assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente per tre riunioni consecutive decade automaticamente dalla carica.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o in sua vece, dal Vicepresidente o quando

ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione potrà avvenire tramite posta elettronica, Whatsapp o altre piattaforme simili.

Esso assume le deliberazioni con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un voto.

Vengono redatti i verbali di ogni riunione, a cura del segretario, e vengono sottoposti all’approvazione del Consiglio al termine di ogni riunione o nella riunione successiva, e conservati agli atti

 

 

 

 

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